DOCUMENTI

Vienna 19 maggio ‑ 18 luglio 1798

 

Trattato di alleanza tra il Regno di Napoli e l'Impero d'Austria, con la convenzione addizionale segreta e il supplemento a questa.

 

 

 

L'imperatore Re d'Ungheria e di Boemia, ed il Re delle Due Sicilie preso in considerazione la rapidità, colla quale da qualche tempo gli avvenimenti si succedono, e l'urgenza in cui si è di premunirsi contro gli effetti funesti delle nuove turbolenze, da cui potrebbero essere agitate ancora l'Europa e l'Italia in particolare; le LL. MM. Imperiale e Siciliana unite d'altronde da più stretti legami di sangue, han creduto di doversi concertare eventualmente sulle misure relative al mantenimento della tranquillità pubblica, ed alla sicurezza comune de' loro popoli, e de' loro Stati.

 

Quindi il barone di Thugut Gran Croce del Real Ordine di S. Stefano, ministro delle relazioni estere di S. M. Imperiale e Reale Apostolica, suo commissario generale e ministro Pleuipotenziario in Italia, Dalmazia ec. e D. Ottavio Mormile duca di Campochiaro e di Castelpagano, Marchese di Ripalimosano e d'Albidona, Signore de' feudi Valleroberto, Coppone e Santangelo Radaginosa, cavaliere di Malta, Nobile Patrizio Napoletano, gentiluorno di camera con esercizio ed uffiziale al servizio di S. M. il Re delle Due Sicilie, essendo stati muniti delle plenipotenze rispettive delle suddette loro Maestà e debitamente autorizzati, dopo di aver conferito tra loro, son convenuti de' seguenti Articoli.

 

Art. I.

 

Vi sarà tra i due Sovrani un'unione stretta, ed una indissolubile alleanza, la quale avrà per iscopo la difesa comune de' popoli, e de' loro stati contro ogni aggressione ostile.

 

Art. II.

 

In conseguenza di quest'alleanza, e per non esser sorpresi da avvenimenti non preveduti, i due alti alleati manterranno ciascuno dalla sua parte fino alla pace continentale, ed al perfetto ristabilimento dei riposo pubblico un numero determinato di truppe, costantemente provvedute di tutto ciò, ch'è necessario per entrare in campagna, e sempre pronte a marciare al primo comando2.

 

Art. III.

 

Conformemente all'art. precedente l'Imperatore promette di mantenere fino alla pace continentale, finchè la calma sia solidamente ristabilita in Italia, un corpo almeno di 60 mila uomini effettivi, e sempre disponibili nelle sue nuove possessioni in Italia, e nel Tirolo. Ed il Re delle due Sicilie manterrà fino alla stessa epoca sulle frontiere del Regno, che riguardano le possessioni Austriache in Italia, un corpo almeno di 30 mila uomini completi ed effettivi, semprer in istato di agire al primo avviso.

 

Art. IV.

 

Attesa la gran differenza tra le forze di terra, che i due alleati si obbligano d'impiegare al bisogno per sostenere la causa comune, S. M. Siciliana s'impegna di più a far introdurre fin da ora, e Fino a che gli affari in Italia abbiano presa una posizione stabile e tranquilla, tre o quattro delle sue fregate nel mare Adriatico, ad oggetto di purgarlo da' corsari barbareschi, e da altri pirati, o per servizio in ogni altra operazione interessante al vantaggio comune specialmente perconvogliare e facilitare il trasporto de' viveri, ed altro, ,che nel caso di una nuova rottura S. M. Imperiale tirerebbe per mare dal resto de' suoi stati per provvedere la sua armata d'Italia.

 

Art. V.

 

Subito che l'una, o l'altra delle alte parti contraenti sarà attaccata nelle sue possessioni attuali, al primo avviso, ch'essa darà al suo alleato di essersi incominciate le ostilità, quest'ultimo, senza la minima dilazione, farà avanzare le sue truppe per agire contro la potenza, che, per una ingiusta aggressione contro l'una delle due parti contraenti, sara considerata dalla stessa esser divenuta nemica dell'altra.

 

Art. VI.

 

Per mezzo di diversioni attive e vigorose i due alleati si presteranno principalmente l'appoggio reciproco, ch'è lo scopo di questa alleanza difensiva, se gli avvenimenti, ed il pericolo, in cui si trovasse l'una dell'alte due parti contraenti, l'esigesse, l'altra non si limiterà al numero di truppe stipulato nell'Art. 3., ma l'accrescerà; ed in questo caso l'Imperatore lo porterà ad 80 mila, ed il Re delle due Sicilie a 40 mila combattenti effettivi.

 

Art. VII.

 

I Generali comandanti delle due armate corrisponderanno tra loro per combinare le rispettive operazioni, nella maniera la più analoga al bene comune, ed al successo delle armi de' due alleati.

 

Art. VIII.

 

I due corpi d'armata dovendo principalmente coadjuvarsi nelle loro operazioni per mezzo di diversioni proprie a dividere le forze dell'inimico, ciascuno de' due alti alleati provvederà al mantenimento delle sue truppe, e se circostanze non prevedute invitassero a qualche funzione parziale delle truppe rispettve, i due comandanti generali se l'intenderanno tra loro amichevolmente sulla maniera di assicurare e facilitare alle medesime i mezzi di sussistere.

 

Art. IX.

 

I due alleati trovandosi in istato di guerra contro una potenza per un'aggressione ostile per parte sua, contro l'una o l'altra delle due parti contraenti, essi non deporranno le armi che unitamente; e tanto l'uno che l'altro non potrà attendere ad una pace particolare, o separata, senza aver ottenuto il consenso espresso, e per iscritto del suo coalleato; e specialmente senz'aver stipulato in favore del suo  alleato l'intera restituzione di tutte le parti delle sue possessioni attuali, che il nemico avesse invaso durante la guerra.

 

Art. X.

 

La presente convenzione difensiva sarà ratificata dalle due Corti nel termine di sei settimane, o più presto se potrà farsi. Il cambio delle ratifiche si farà in Vienna nel modo solito.

In fede di che noi Plenipotenziarj di S. M. Imperiale, e di S. M. Siciliana abbiamo Firmato il presente atto, e vi abbiamo fatto apporre il suggello delle nostre armi.

 

Convenzione addizionale segreta.

 

Art. I.

 

Quantunque il tenore delle stipulazioni difensive segnate oggi in generale obbligare le due corti a far causa comune, e ad entrare in guerra contro ogni potenza, che si sarebbe portata a delle ostilità contro l'una o l'altra delle due parti contrattanti, è stato convenuto, che l'ingaggiamento non riguarderebbe che il governo Francese, e le nuove repubbliche alleate della Francia, e nel caso di una aggressione ostile per parte di queste contro i due alleati.


Art. II.

 

Come il rinnovamento delle ostilità per parte de' Francesi in Alemagna contro dell'Imperatore porterebbe quello delle ostilità in Italia, si dichiara, che il caso federis esisterebbe in tale supposizione, e che al primo alleato di ricominciare le ostilità in Italia, la detta M. S. farebbe mettere senza alcun ritardo in movimento le sue truppe per portarle contro l'inimico, e per appoggiare in tal modo col mezzo di un'energetica diversione le operazioni dell'armata Austriaca.

 

Art. III.

 

Le due corti continueranno d'intrattenere fra loro le comunicazioni le più confidenziali sopra i loro rispettivi interessi, potranno, secondo l'aspetto ulteriore, che prenderanno gli affari in generale, e soprattutto in Italia, concertarsi colla più grande intimità sulle misure, che le circostanze potranno esigere, per assicurare la loro propria conservazione, e per reprimere i progressi di una sovversione, che minaccia tutti i governi legittimi.

 

Supplemento alla convinzione, addizionale segreta.

 

L'Imperatore volendo provare di una maniera non equivoca la sua risoluzione di concorrere da buon alleato alla sicurezza degli Stati del Re di Napoli, i due plenipotenziarj delle LL. MM. Imperiale e Siciliana sono convenuti de' due articoli seguenti, per servire di supplemento alla convenzione addizionale segreta segnata il 19 maggio dell'anno presente.

 

Art. I.

 

Se il direttorio esecutivo di Francia per effetto de' suoi principj d'ingiustizia e di violenza si portasse ad un attacco ostile contro gli Stati di S. M. Siciliana sotto pretesto di approvvigionamento, o di altre facilità accordate ai vascelli della squadra Brittannica nei porti delle Due Sicilie, S. M. Imperiale riguarderebbe una simile aggressione, compresa nel caso di alleanza conchiusa tra essa e S. M. Siciliana.

 

Art. II.

 

E se durante il corso della presente guerra qualche altra potenza alleata della Francia agisse ostilmente per lo stesso motivo contro S. M. Siciliana, S. M. Imperiale in virtù della scambievole garantia de' loro stati rispettivi, che fa l'oggetto della sua alleanza coi Re di Napoli, farebbe causa comune col suo alleato, contribuendo efficacemente alla difesa dei suoi Stati.

 

 

 

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